Difetto di legislazione – parte prima

Un problema non nuovo, ma che sembra essersi riproposto di recente, e che forse si acuirà, è quello della rappresentanza sindacale.
L’art. 39 Cost. indica a tal proposito un percorso chiaro che tuttavia, da più di sessant’anni e ancor oggi, non è stato compiuto. L’art. 39 prevede ciò che segue.
L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
A parer mio l’efficacia obbligatoria erga omnes di cui all’ultimo alinea  meriterebbe forse – alla luce del principio generale di libertà contrattuale – alcune considerazioni nel merito.
A parte questo, l’art. 39 fissa alcuni principi fondamentali: la libertà di associazione a scopo sindacale, il requisito di un ordinamento interno democratico delle associazioni, la previsione della registrazione, l’attribuzione della personalità giuridica, la rappresentanza decisoria in proporzione all’entità di iscritti. Combinando tra loro essi elementi, si può ragionevolmente dedurre che:
a) Non dovrebbero essere frapposti impedimenti di sorta né alla costituzione ex novo né all’attività di associazioni sindacali in qualunque contesto (luogo di lavoro, territorio locale, territorio nazionale e così anche settore o mestiere).
b) La registrazione dovrebbe vedere tutte le associazioni sindacali su base di parità, mentre il carattere effettivamente democratico dei rispettivi statuti – e dunque le regole dell’affiliazione così come quelle relative alle deliberazioni e alla nomina degli organismi di ogni genere – andrebbe garantito da poche inderogabili norme discriminanti.
c) La dotazione di personalità giuridica dovrebbe comportare la definizione di responsabilità giuridicamente definite in capo ai legali rappresentanti e agli organi decisori di ogni livello e settore.
d) Il peso decisionale rispettivo in ogni livello e settore, in proporzione alla quantità di aderenti, dovrebbe essere idoneamente validato, di volta in volta, da un soggetto indipendente per poter essere esercitato in ogni deputata sede dai soggetti esecutivamente incaricati a tal fine, mentre ogni contratto collettivo di lavoro per essere valido dovrebbe essere sottoscritto dai rappresentanti in quota maggioritaria di tutti gli iscritti di tutte le associazioni sindacali esistenti nel settore o nel territorio interessato.
È ben noto che tutto ciò non si è mai realizzato e dunque ancor oggi l’art. 39 Cost. è rimasto, sostanzialmente, lettera morta per totale difetto di legislazione derivata.
MS

(continua)

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